A u masz cos z wloskiego prawa rozwodowego
1. Quali sono le condizioni per ottenere il divorzio?
La legge prevede cause tassative di divorzio ( v. par. n. 2), le quali costituiscono condizioni necessarie ma non sufficienti ai fini della pronuncia di divorzio. Il giudice deve infatti verificare ( con poteri di valutazione più o meno ampi, in relazione alle singole cause di divorzio) l’avvenuto fallimento della comunione di vita che costituisce il fondamento comune di tutte le cause di divorzio.
Tale verifica è necessaria anche nella ipotesi di domanda congiunta di divorzio ; il consenso dei coniugi non costituisce infatti causa efficiente del divorzio ( e quindi non si ha un divorzio propriamente consensuale), ma ai fini della pronuncia favorevole è pur sempre necessaria la verifica giudiziale dei fatti posti a fondamento della domanda.
La pronuncia giudiziale sarà di scioglimento del matrimonio se contratto a norma del codice civile ovvero di cessazione degli effetti civili se si tratta di matrimonio contratto secondo il rito religioso e regolarmente trascritto nei registri di stato civile. E’ necessaria la partecipazione del pubblico ministero.
Fonti: legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge 1 agosto 1978, n. 436, e dalla legge 6 marzo 1987, n. 74.
2. Quali sono le cause di un divorzio?
Uno dei coniugi può chiedere il divorzio :
quando l’altro coniuge, dopo la celebrazione del matrimonio, è stato condannato , con sentenza passata in giudicato, per fatti - anche anteriori al matrimonio – di particolare gravità, e cioè:
alla pena dell’ergastolo ovvero ad una pena superiore a 15 anni, anche con più sentenze, per delitti non colposi, con esclusione dei reati politici e di quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;
a qualsiasi pena detentiva per i delitti di incesto (art.564 cp) e per i delitti in materia di violenza sessuale di cui agli artt. 609 bis ( violenza sessuale) , 609 quater , 609 quinquies, 609 octies ( introdotti con legge 1996,n.66);
a qualsiasi pena detentiva per l’omicidio volontario di un figlio o per il tentativo di omicidio del coniuge o di un figlio;
a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di lesioni personali gravissime, di violazione degli obblighi di assistenza familiare , di maltrattamenti in famiglia e verso fanciulli,di circonvenzione di incapace, in danno del coniuge o di un figlio, salve le ipotesi di condanna del coniuge richiedente per concorso ovvero di accertata ripresa della convivenza coniugale;
nei casi in cui:
l’altro coniuge è stato assolto dai reati di incesto e di violenza sessuale cui alle lett. b) e c) del punto n. 1, quando il giudice accerti la inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;
è stata pronunciata separazione giudiziale o consensuale e la separazione si sia protratta da almeno tre anni a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione;
il procedimento penale promosso per i delitti di cui alle lett. b) e c) del punto n. 1 si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, ma il giudice del divorzio accerta che ricorrono le condizioni di punibilità dei delitti stessi;
il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di non punibilità del fatto per mancanza di pubblico scandalo;
l’altro coniuge cittadino straniero ha ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all’estero nuovo matrimonio;
il matrimonio non è stato consumato;
è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso , potendo in tal caso la domanda di divorzio essere presentata sia dal coniuge che ha mutato sesso, sia dall’altro.
In sintesi, oltre alle ipotesi cd. penalistiche ( nelle quali, oltre alla condanna per fatti di particolare gravità, vanno comprese anche le ipotesi di assoluzione per vizio di mente , di estinzione del reato , di mancanza della condizione obiettiva di punibilità nella fattispecie di incesto), costituiscono causa di divorzio: la separazione personale ; l’annullamento , lo scioglimento o il nuovo matrimonio all’estero dell’altro coniuge; la non consumazione del matrimonio; il mutamento di sesso.
3. Quali sono le conseguenze del divorzio con riferimento:
a) ai rapporti personali tra i coniugi?
Rapporti personali. La pronuncia di divorzio comporta:
in primo luogo l’estinzione del vincolo coniugale , con conseguente restituzione ai coniugi dello stato libero che consente loro di contrarre nuovo matrimonio; ma per la donna vige il divieto temporaneo di nuove nozze , salvo che ricorrano le ipotesi di cui all’art. 89 cc;
per la donna, la perdita del cognome che aveva aggiunto al proprio ; ma il tribunale può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito in aggiunta al suo, quando sussista un interesse della ricorrente ovvero dei figli meritevole di tutela.
Non fa venire meno il vincolo di affinità ed in particolare non fa cessare l’impedimento dell’affinità in linea retta ( art. 87, n. 4, cc); non fa perdere la cittadinanza al coniuge straniero che l’abbia acquisita a seguito di matrimonio.
b) alla proprietà dei beni comuni?
Proprietà dei beni comuni. Il divorzio determina lo scioglimento della comunione legale ( la quale riguarda tutti gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, salvo che si tratti dei beni personali indicati nell’art. 179 cc) , nonché lo scioglimento del fondo patrimoniale ; ma qualora vi siano figli minori il fondo permane fino alla maggiore età dell’ultimo dei figli minori . Non produce effetti sulla comunione ordinaria ( per esempio in caso di beni acquistati prima del matrimonio pro-quota , o anche durante il matrimonio ma in regime di separazione dei beni ) , che può essere sciolta ad istanza di uno dei coniugi.
c) all’esercizio della potestà parentale sui figli minori?
Potestà parentale , il tribunale che pronuncia il divorzio dispone anche l’affidamento dei figli ad uno dei genitori o - se ritenuto utile nell’interesse dei figli – l’affidamento congiunto o alternato ; stabilisce le modalità di visita del genitore non affidatario ; dà disposizioni per l’amministrazione dei beni dei figli; adotta provvedimenti per il contributo di mantenimento a carico del genitore non affidatario.
Il coniuge affidatario è preferito nell’assegnazione del diritto di abitazione nella casa familiare. ( Per ulteriori informazioni vedere: “Responsabilità parentale” – Italia)
d) all'assegno di mantenimento a carico di un coniuge e a favore dell'altro?
Assegno di mantenimento . Con la pronuncia di divorzio il tribunale , ad istanza di parte, dispone l’attribuzione di un assegno periodico di mantenimento a favore del coniuge che non abbia mezzi adeguati ovvero non possa procurarseli per ragioni obiettive. L’obbligo di corrispondere l’assegno cessa nel caso di passaggio a nuove nozze del coniuge beneficiario . L’assegno di divorzio , su accordo della parti, può anche essere corrisposto in unica soluzione, mediante trasferimento in favore del coniuge beneficiario del diritto di proprietà su un immobile. ( Per ulteriori informazioni vedere: Crediti alimentari – Italia)
Ulteriori effetti. Il coniuge divorziato e non passato a nuove nozze, che sia titolare di un assegno di divorzio, ha, altresì, diritto ad una percentuale della indennità di fine rapporto di lavoro percepita dall’altro coniuge ; in caso di morte dell’ex coniuge, ha diritto alla pensione di reversibilità ovvero a concorrere alla ripartizione della pensione con il coniuge superstite, nonché ad un assegno successorio a carico dell’eredità , qualora versi in stato di bisogno. La legge prevede altresì la possibilità per il coniuge beneficiario di iscrivere ipoteca ovvero di ottenere il sequestro dei beni del coniuge obbligato.
Violazione obbligo mantenimento. Il coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno per il mantenimento del coniuge e/o dei figli commette il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ( art. 570 cod.pen.).
4. Cosa significa la nozione di "separazione personale" in termini pratici?
La separazione personale dei coniugi implica la cessazione legalmente sanzionata dell’obbligo di convivenza a loro carico. La separazione di fatto è priva di effetti ( fatte salve le situazioni anteriori alla legge di riforma del 1975,n. 151)
Per effetto della separazione non viene meno il rapporto coniugale, ma si ha solo un’attenuazione del vincolo.
La separazione legale può essere giudiziale o consensuale .
Fonti: la disciplina di carattere sostanziale è contenuta nel codice civile (artt. 150 e segg. cc; in materia successoria v. artt. 548 e 585 cc).
5. Quali sono le condizioni per la separazione legale?
La separazione giudiziale presuppone l’accertamento di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole. La legittimazione spetta anche al coniuge che abbia provocato tali situazioni.
Su richiesta di parte, il giudice - ove ne ricorrano i presupposti – dichiara a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione ( con tale pronuncia il legislatore della riforma del 1975 ha sostituito la precedente pronuncia di separazione per colpa, abbandonando la concezione di “sanzione” fondata sulla colpa e introducendo il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza o di pregiudizio per i figli minori) .
L’addebito ( la cui domanda può essere proposta solo nel giudizio di separazione ) rileva ai fini dell’attribuzione dell’assegno di mantenimento e ai fini successori. E’ necessaria la partecipazione del pubblico ministero.
La separazione consensuale trova la sua fonte nell’accordo dei coniugi, ma acquista efficacia solo con il provvedimento di omologazione da parte del giudice, cui spetta la funzione di controllare che i patti intervenuti tra i coniugi siano conformi ai superiori interessi della famiglia. In particolare, se l’accordo relativo all’affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l’interesse di questi ultimi , il giudice riconvoca le parti indicando le modificazioni da adottare e, in caso di soluzione inidonea, può rifiutare allo stato l’omologazione. Si ritiene in giurisprudenza non necessaria la partecipazione del pubblico ministero quando non vi siano minori.
6. Quali sono le conseguenze della separazione legale?
Rapporti personali: con la separazione (giudiziale o consensuale) viene meno l’obbligo di assistenza in tutte le forme che presuppongono la convivenza; cessa la presunzione di paternità; la donna non perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio, ma il giudice – su istanza di quest’ultimo - può vietarne l’uso ove esso sia gravemente pregiudizievole, così come può autorizzare la moglie a non farne uso qualora ne possa derivare un pregiudizio.
Proprietà beni comuni: la pronuncia di separazione determina lo scioglimento della comunione legale.
Potestà parentale: il giudice che pronuncia la separazione provvede sull’affidamento dei figli minori e stabilisce la misura dell’assegno a carico del coniuge non affidatario per il mantenimento dei figli. Il coniuge affidatario è preferito nell’assegnazione del diritto di abitazione nella casa coniugale ( Per ulteriori informazioni vedere “Responsabilità parentale” – Italia) .
Assegno di mantenimento: il giudice, se richiesto, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia stata addebitata la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge un assegno di mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi propri. In caso di addebito, resta salvo il diritto del coniuge che si trovi in stato di bisogno a ricevere gli alimenti, cioè a ricevere periodicamente una somma nei limiti di quanto necessario al suo sostentamento ( Per ulteriori informazioni v. “Crediti alimentari “– Italia)
La giurisprudenza ha ritenuto applicabile all’assegno di separazione il criterio di adeguamento automatico previsto espressamente per l’assegno di divorzio.
E’ possibile la successiva modifica dei provvedimenti relativi all’affidamento dei figli e alla misura dell’assegno ( per il coniuge e per i figli). La violazione dell’obbligo di versamento dell’assegno costituisce reato (art. 570 cp).
Separazione senza e con addebito: Il coniuge separato cui non sia stata addebitata la separazione mantiene gli stessi diritti successori del coniuge non separato.
Il coniuge cui sia stata addebitata la separazione ha diritto solo ad un assegno vitalizio se al momento dell’apertura della successione godeva di un assegno alimentare a carico del coniuge deceduto ( ex artt. 548 e 585 cc).
Ulteriori effetti: la sentenza di separazione costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale; in caso di inadempienza, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può ordinare il sequestro dei beni dell’obbligato e ordinare a terzi , tenuti a corrispondere somme periodiche all’obbligato, di versarne una parte agli aventi diritto.
7. Cosa significa la nozione di "annullamento del matrimonio" in termini pratici?
Il codice civile raccoglie sotto la categoria della “nullità” ( artt. 117 e segg. codice civile) ipotesi tra loro diverse, riconducibili alla nullità ovvero all’annullabilità del matrimonio. E’ preferibile utilizzare la categoria della invalidità e fare riferimento in concreto alle singole figure di invalidità e al relativo regime giuridico.
Il matrimonio è invalido quando è inficiato dai vizi espressamente indicati dal legislatore e che devono essere fatti valere con apposita impugnativa.
L’azione di annullamento del matrimonio non si trasmette agli eredi, salvo che il giudizio sia già pendente. E’ necessaria la partecipazione del pubblico ministero.
Fonti: la disciplina di carattere sostanziale è contenuta nel codice civile ( artt. 117 – 129 bis cc)